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Scritto da admin_anta
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Ottobre 2009 Novità a ritmo incessante, sulle quali torneremo presto con una circolare. - Durante l'estate è uscita l'ennesima modifica alla regolamentazione delle detrazioni fiscali 55%. Adesso le valvole termostatiche sono richieste solo quando "tecnicamente compatibili", la solita formulazione ambigua.
Ormai la regolamentazione è stata svuotata di quasi tutti i contenuti tecnici aggiuntivi per "meritarsi" la detrazione fiscale. Gira voce che le detrazioni fiscali 55% non verranno più rinnovate. Logico, visto che sono state completamente svuotate da un vero e proprio "assalto alla diligenza". - La Lombardia si appresta all'ennesimo cambio di software: il 26 ottobre si avvicina. Il Cened+ non sembra proprio un fulmine di guerra e siamo alla versione 1.0.1.
- In Emilia Romagna l'accesso alla figura di certificatore energetico è stato allargato a nuovi titoli di studio
Nel frattempo prosegue l'attività formativa ed informativa dell'ANTA - il 27 ottobre, convegno a Torino sugli aspetti legislativi della certificazione energetica in Piemonte, organizzato dalla delegazione ANTA Piemonte.
- il 14 novembre, convegno ANTA al SITE a Roma
- il 18 novembre a Torino, incontro tecnico sulla certificazione energetica, organizzato in collaborazione con Ediclima
- il 3 dicembre in centro Italia (Perugia?), incontro tecnico sulla certificazione energetica, organizzato in collaborazione con Ediclima
Ulteriori informazioni nella sezione corsi e convegni |
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Scritto da admin_anta
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10 agosto 2009 Il nostro amico De Simoni ha avuto la pazienza di spulciarsi tutta la legge 99 del 23.07.2009, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n° 176 del 31 luglio 2009 - Supplemento ordinario n. 136. Le novità che ci riguardano direttamente sono: - la maggioranze semplice delle quote condominiali rapresentate in assemblea (50% dei millesimi presenti +1) è sufficiente per approvare interventi di risparmio energetico supportati da una diagnosi energetica di un tecnico abilitato o da una certificazione energetica (raccomandazioni);
- corretti alcuni errori grossolani contenuti nelle prescrizioni dell'Allegato IX alla parte II del T.U. dell'ambiente "Impianti termici civili".
In pratica d'ora in poi sarà ammessa la condensa nei camini, non saranno necessari canali da fumo esclusivamente metallici e non sarà più necessario raggiugnere una quota superiore alle finestre presenti nel raggio di 50 metri. Purtroppo ciò riguarda solo gli impianti dotati di generatore a condensazione. Rimaniamo del parere che la parte riguardante gli impianti civili del T.U. dell'ambiente sia obsoleta (è copiata dalla legge 615 del 1966), inutile ed inemendabile. Andrebbe semplicemente abrogata, così come il limite di 300 kW (olio combustibile), 1MW (gasolio), 3MW (metano) che impone anche agli impianti civili una domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, come se si trattasse di un processo industriale. - Non è più necessario procedere alla certificazione energetica per avere diritto alla detrazione fiscali del 55% nel caso di sostituzione del generatore di calore (comma 347) . Rimane l'obbligo di produrre la scheda informativa.
Estesa quindi la semplificazione già prevista per la sostituzione dei serramenti e per l'installazione dei pannelli solari termici. Da un certo punto di vista, persa un'altra occasione di fare la certificazione energetica... con lo sconto del 55%. Rimane comunque l'obbligo di redazione della diagnosi energetica (= lo stesso lavoro di un cetificato energetico) nel caso di sostituzione di un generatore di calore oltre 100kW (previsto nel DPR 59/09 o nei regolamenti regionali).
- Modificata ancora la definizione di "impianto termico".
Gli impianti autonomi di produzione dell'acqua calda sanitaria oltre 15 kW non sono più impianti termici. Tutti gli impianti autonimi di produzione dell'acqua calda sanitaria sono promossi "Impianto tecnologico idrico sanitario".
Ricordiamo che anche nel DM 26 giugno 2009 si annidavano alcune modifiche a spizzichi e bocconi. In particolare è stato modiicato il rendimento di combustione minimo per tuttii generatori di calore installati dopo ottobre 2005. Nella precedente versione il limite minimo era pari a 90 + 2 log Pn. Con 30 kW, il limite era 93%, valore irraggiungibile da caldaie atmosferiche a tiraggio naturale. Il limite è rimasto invariato per le caldaie a condensazione ed è stato ridotto di 2 punti (88 + 2 log Pn) per tutte le altre. Maggiori dettagli nella prossima circolare. |
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Scritto da admin_anta
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14 luglio 2009 Finalmente pubblicate nella G.U. n°158 del 10/07/2009 le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici... Scarica qui il documento In sintesi: - la classificazione principale degli edifici:
- tiene conto dei servizi riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria;
- tiene conto del rapporto S/V dell'edificio e dei gradi giorno della località;
- si conferma il metodo di calcolo definito nelle UNI-TS 11300;
- viene definito anche un metodo di calcolo semplificato (di dubbia utilità);
- per il funzionamento estivo ci si limita alla valutazione del fabbisogno di energia utile per raffrescamento dell'involucro edilzio o, addirittura, a criteri qualitativi;
- si conferma che la certificazione energetica riguarda le singole unità immobiliari;
- pur continuando a ritenere il progettista in conflitto di interesse (cosa che riteniamo non corretta), nel caso di edifici di nuova costruzione, di fatto il certificatore deve prendere atto di un eventuale attestato di qualificazione energetica;
- si definisce cosa fare nel caso di edifici privi di impianto di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria.
Interessante l'art. 3 comma 5 che chiede (giustamente, a nostro avviso) il riallineamento delle disposizioni regionali alla legislazione nazionale, almeno per quanto riguarda gli "elementi essenziali" specificati al successivo art. 4. Fra questi spiccano: - i contenuti informativi dell'attestato di certificazione energetica;
- il sistema di classificazione (nell'allegato A si prevede, per le regioni più "tenaci", la doppia appresentazione della prestazione energetica);
- le norme tecniche di riferimento;
- le metodologie di calcolo.
E' ovvio che dovendo classificare gli edifici sull'intero territorio nazionale, il metro deve essere necessariamente unico. Ulteriori commenti nella prossima circolare ANTA
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Lombardia: multe per tutti... |
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5 luglio 2009 L'amico e socio De Simoni ci segnala che è stato pubblicata sul BURL 30.06.2009 (2° supplemento ordinario) la nuova Legge Regionale n°10/2009 del 29.06.2009 inerente "Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale" Scarica qui il documento Si tratta di un pot-pourri di modifiche a diverse disposizioni di legge Lombarde. I primi 2 articoli riguardano, fra l'altro, la certificazione energetica. La parte più corposa sono le sanzioni: - PRIVATI: fino a 20.000 Euro per chi non allega l'ACE al rogito oppure fino a 10.000 Euro per chi non allega l'ACE al contratto di affitto (dal 01.07.2010)
- GESTORI DI IMPIANTI: per chi ha il contratto servizio energia e non predispone l'ACE, fino a 2.000 Euro
- CERTIFICATORI: per chi fa gli ACE sbagliati: da 500 a 2000 Euro + 10 Euro/m² se la classe è più favorevole
- AMMINISTRATORI: che non si registrano al Curit, fino a 600 Euro
- PROGETTISTI: relazioni non veritiere, fino a 10.000 Euro
- DIRETTORI DEI LAVORI: che non fanno rispettare le prescrizioni del titolo abilitativo, fino a 15.000 Euro
- ... ecc. ecc. ecc. ...
... in sintesi, ce n'è per tutti!!! |
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Calcoli Lombardi: si cambia... |
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28 giugno 2009 Il giorno 11 giugno 2009 è stato approvato il Decreto Dirigenziale n° 5796 che dispone l'aggiornamento della procedura di calcolo per la certificazione energetica degli edifici in Lombardia. Dal 7 settembre 2009 26 ottobre si dovrà utilizzare la nuova procedura di calcolo. Testo del decreto dirigenziale n°5796 del 11-06-2009 Alllegato tecnico - metodo di calcolo |
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