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Scritto da admin_anta
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14 luglio 2009 Finalmente pubblicate nella G.U. n°158 del 10/07/2009 le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici... Scarica qui il documento In sintesi: - la classificazione principale degli edifici:
- tiene conto dei servizi riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria;
- tiene conto del rapporto S/V dell'edificio e dei gradi giorno della località;
- si conferma il metodo di calcolo definito nelle UNI-TS 11300;
- viene definito anche un metodo di calcolo semplificato (di dubbia utilità);
- per il funzionamento estivo ci si limita alla valutazione del fabbisogno di energia utile per raffrescamento dell'involucro edilzio o, addirittura, a criteri qualitativi;
- si conferma che la certificazione energetica riguarda le singole unità immobiliari;
- pur continuando a ritenere il progettista in conflitto di interesse (cosa che riteniamo non corretta), nel caso di edifici di nuova costruzione, di fatto il certificatore deve prendere atto di un eventuale attestato di qualificazione energetica;
- si definisce cosa fare nel caso di edifici privi di impianto di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria.
Interessante l'art. 3 comma 5 che chiede (giustamente, a nostro avviso) il riallineamento delle disposizioni regionali alla legislazione nazionale, almeno per quanto riguarda gli "elementi essenziali" specificati al successivo art. 4. Fra questi spiccano: - i contenuti informativi dell'attestato di certificazione energetica;
- il sistema di classificazione (nell'allegato A si prevede, per le regioni più "tenaci", la doppia appresentazione della prestazione energetica);
- le norme tecniche di riferimento;
- le metodologie di calcolo.
E' ovvio che dovendo classificare gli edifici sull'intero territorio nazionale, il metro deve essere necessariamente unico. Ulteriori commenti nella prossima circolare ANTA
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