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Scritto da admin_anta
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10 agosto 2009 Il nostro amico De Simoni ha avuto la pazienza di spulciarsi tutta la legge 99 del 23.07.2009, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n° 176 del 31 luglio 2009 - Supplemento ordinario n. 136. Le novità che ci riguardano direttamente sono: - la maggioranze semplice delle quote condominiali rapresentate in assemblea (50% dei millesimi presenti +1) è sufficiente per approvare interventi di risparmio energetico supportati da una diagnosi energetica di un tecnico abilitato o da una certificazione energetica (raccomandazioni);
- corretti alcuni errori grossolani contenuti nelle prescrizioni dell'Allegato IX alla parte II del T.U. dell'ambiente "Impianti termici civili".
In pratica d'ora in poi sarà ammessa la condensa nei camini, non saranno necessari canali da fumo esclusivamente metallici e non sarà più necessario raggiugnere una quota superiore alle finestre presenti nel raggio di 50 metri. Purtroppo ciò riguarda solo gli impianti dotati di generatore a condensazione. Rimaniamo del parere che la parte riguardante gli impianti civili del T.U. dell'ambiente sia obsoleta (è copiata dalla legge 615 del 1966), inutile ed inemendabile. Andrebbe semplicemente abrogata, così come il limite di 300 kW (olio combustibile), 1MW (gasolio), 3MW (metano) che impone anche agli impianti civili una domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, come se si trattasse di un processo industriale. - Non è più necessario procedere alla certificazione energetica per avere diritto alla detrazione fiscali del 55% nel caso di sostituzione del generatore di calore (comma 347) . Rimane l'obbligo di produrre la scheda informativa.
Estesa quindi la semplificazione già prevista per la sostituzione dei serramenti e per l'installazione dei pannelli solari termici. Da un certo punto di vista, persa un'altra occasione di fare la certificazione energetica... con lo sconto del 55%. Rimane comunque l'obbligo di redazione della diagnosi energetica (= lo stesso lavoro di un cetificato energetico) nel caso di sostituzione di un generatore di calore oltre 100kW (previsto nel DPR 59/09 o nei regolamenti regionali).
- Modificata ancora la definizione di "impianto termico".
Gli impianti autonomi di produzione dell'acqua calda sanitaria oltre 15 kW non sono più impianti termici. Tutti gli impianti autonimi di produzione dell'acqua calda sanitaria sono promossi "Impianto tecnologico idrico sanitario".
Ricordiamo che anche nel DM 26 giugno 2009 si annidavano alcune modifiche a spizzichi e bocconi. In particolare è stato modiicato il rendimento di combustione minimo per tuttii generatori di calore installati dopo ottobre 2005. Nella precedente versione il limite minimo era pari a 90 + 2 log Pn. Con 30 kW, il limite era 93%, valore irraggiungibile da caldaie atmosferiche a tiraggio naturale. Il limite è rimasto invariato per le caldaie a condensazione ed è stato ridotto di 2 punti (88 + 2 log Pn) per tutte le altre. Maggiori dettagli nella prossima circolare.
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