Riservato ai Soci Anta: foglio di calcolo economico secondo UNI EN 15459 disponibile nell'area riservata ai soci.
Lo stato della contabilizzazione: una sintesi semplice per tutti in prima pagina del sito
Operatori esperti ed informazioni per il pubblico: due nuove aree del sito ANTA a disposizione dei soci e del pubblico
Il decreto RES: è ancora li col suo allegato III.
Il rischio è che venga istituzionalizzato nel modello di relazione tecnica da allegare al progetto.
Quaderni ANTA
11/05/2011 - Disponibile nella sezione riservata ai soci il quaderno sulle valvole termostatiche.
02/07/2011 - Inserito nella sezione riservata ai soci il quaderno sul calcolo della prestazione energetica degli impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria.
L'opinione dell'ANTA
Vuoi sapere cosa pensa l'ANTA di alcuni argomenti di attualità?
Come di consueto, ANTA ha organizzato il convegno del sabato mattina in occasione della Fiera SITE di Roma. Ottima l’affluenza: la sala si è ben presto riempita con circa 90 persone.
Come primo relatore, ci ha onorato della Sua presenza l'ing. Roberto MONETA del Ministero dello Sviluppo Economico.
Egli ci ha illustrato gli orientamenti del Ministero in merito al completamento del quadro legislativo della certificazione energetica nonchè i contenuti della revisione (recasting) della Direttiva 2002/91/CE sulla prestazione energetica degli edifici, che dovrebbe essere approvata entro la fine di quest'anno.
Ha inoltre confermato che, a livello italiano, verranno ulteriormente regolamentate la qualifica dei certificatori, le prestazioni energetiche estive e l'ispezione dei sistemi di condizionamento.
Ci ha favorevolmente impressionato il buon senso e la ragionevolezza delle considerazioni alla base dell'azione del Ministero in questo settore.
Scarica la presentazione dell'ing. Moneta...
L'ing. Laurent SOCAL, Presidente ANTA, ha effettuato una ricognizione di alcuni aspetti applicativi della certificazione energetica. Sono state date indicazioni pratiche in merito ad alcuni dati da produrre (casi di assenza di impianti di riscaldamento o di produzione di acqua calda sanitaria, prestazione energetica raggiungibile), fattori di conversione in energia primaria e fattori di emissione.
Particolare attenzione è stata dedicata al caso della certificazione energetica delle unità immobiliari servite da un impianto centralizzato. Appaiono evidenti esigenze contrastanti:
E' opinione dello scrivente che la certificazione energetica, eseguita una volta per tutte ed il cui risultato sia un certificato energetico per ogni appartamento (frutto di un calcolo a zone), da eseguirsi obbligatoriamente quando almeno uno dei condomini abbia bisogno del certificato sia l'unica soluzione percorribile e debba essere in qualche modo imposta.
Il singolo che si trovasse a dover certificare deve altrimenti sobbarcarsi una spesa praticamente uguale alla certificazione dell'intero condominio, senza trarne alcun o poco beneficio.
Scarica la presentazione dell'ing. Laurent SOCAL
Il Per. ind. Franco SOMA, vice-Presidente ANTA, ha illustrato la posizione dei professionisti, già riportata in un articolo comparso du Progetto 2000 n°34.
Ha sottolineato in particolare che i requisiti posti dalla Direttiva 2002/91/CE sono la competenza e l'indipendenza. Le Regioni in particolare hanno speculato su questo punto introducendo il concetto di "terzietà", non presente nella Direttiva 2002/91/CE. Ne sono risultate diverse conseguenze negative:
Vai all'articolo di progetto 2000 n°34
In merito alla incompatibilità fra certificatore e progettista, nella discussione è stata ribadita la posizione dell'ANTA, che riassumo di seguito.
Il compito di certificatore richiede esattamente le stesse competenze del progettista. Solo chi ha esperienza di progettazione ed ha già prodotto e sottoscritto un buon numero di "progetto L10" ha le conoscenze e le competenze necessarie per affrontare il compito della redazione di un certificato, che comprende anche una diagnosi energetica, la formulazione di raccomandazioni e la valutazione di risparmi energetici, costi di intervento e conseguenti tempi di ritorno. Le condizioni per poter fare il certificatore devono quindi necessariamente essere le medesime previste per il progettista. Anzi, analizzando più a fondo la questione si nota che:
A questo punto, l'introduzione di una terza figura, quella del certificatore non ha senso: ci sono già due figure, professionisti abilitati, che rispondono rispettivamente dei calcoli e della corrispondenza fra la documentazione disponibile e quanto messo in opera.
In particolare, il progettista è stato pagato dal committente per progettare (pensare) un edificio che soddisfi ai requisiti di legge, in tre parole “che consumi poco”. Nel redigere e sottoscrivere il certificato energetico, il progettista non sarebbe in alcun modo “in conflitto di interesse”: il progettista non vende l'edificio e non vende combustibile. Sottoscrivendo il certificato energetico, rilascerebbe invece al Committente un’ulteriore garanzia esplicita della prestazione progettata e correrebbe così solo un rischio supplementare di essere contestato.
Il paragone spesso utilizzato del collaudo statico è improprio. E' invece pertinente il confronto con la dichiarazione di conformità ai sensi del Dm 37/08, con il quale l'installatore rende all'utente la garanzia definitiva della sicurezza degli impianti installati. Allo stesso modo, con la certificazione energetica di un nuovo sistema edificio/impianto, il progettista ne garantirebbe formalmente la prestazione energetica progettata e se ne assumerebbe la piena responsabilità in caso di contestazione.
Non quindi divieto ma obbligo per il progettista di sottoscrivere il certificato energetico nel caso di nuovi edifici!
Sarà quindi estremamente chiara la responsabilità in caso di mancato raggiungimento della prestazione energetica dichiarata (basta un semplice controllo dei consumi: il contatore del combustibile è sicuramente “terzo”):
L'aggiunta di una terza figura (il certificatore), che sarà eventualmente corresponsabile con l’una o l’altra delle due precedenti figure (progettista e direttore lavori), crea solo difficoltà e problemi in caso di contestazione.
A tutta questa confusione, probabilmente ha contribuito non poco l’uso della parola “certificazione” energetica (così come la parola “degli edifici” ha inizialmente sviato l’attenzione dal fatto che l’elemento da certificare erano in realtà le unità immobiliari o subalterni).
Desta meraviglia che questi concetti, semplici e condivisi dalla quasi totalità dei tecnici ai quali è stata esposta, non trovi applicazione e trovi invece tanta avversità preconcetta soprattutto fra i legislatori regionali.
Nella seconda presentazione dell'ing. Laurent SOCAL sono stati illustrate le motivazioni per le quali l'ANTA ritiene che quanto sinora fatto dalla Regione Lombardia sia un esempio di cosa non fare affinchè la certificazione energetica sia una cosa seria e sia funzionale agli obbiettivi proposti dalla Direttiva 2002/91/CE:
Allo stato attuale la certificazione energetica lombarda non è percepita come un elemento di formazione del valore commerciale di un immobile ma solo come l’ultimo adempimento burocratico per poter effettuare una transazione commerciale.
Scarica la presentazione dell'ing. Laurent SOCAL
Nelle discussioni, molto animate, oltre a discutere quanto affermato dai relatori, sono emersi ulteriori punti interessanti:
Un ringraziamento particolare va all'ing. Moneta, che ha garantito la sua presenza ed ha risposto esaurientemente alle domande della platea.
... ed infine un grazie anche a tutti i partecipanti che hanno seguito la manifestazione, investendo una mezza giornata per un proficuo scambio di opinioni.
Arrivederci alla Termoidraulica Padova 2010.
Laurent SOCAL
Viale Umbria 36 - 20135 MILANO Tel/Fax (02)5450051 E-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.