Statuto

STATUTO

Art. 1 – COSTITUZIONE

E’ costituita, a tempo indeterminato, a norma degli art. 36 e seguenti del Codice Civile, L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE TERMOTECNICI ED AEROTECNICI, denominata brevemente ANTA.

Art. 2 – DEFINIZIONE – MISSIONE

L’Anta è l’Associazione per la promozione culturale e professionale della categoria dei tecnici della climatizzazione, del riscaldamento, della refrigerazione, della ventilazione e del settore idrosanitario.

2.1 – L’Associazione è apolitica, non ha scopi di lucro e resta estranea agli aspetti economici e sindacali dell’attività  lavorativa, industriale, commerciale o di consulenza svolta dagli associati.

2.2 – L’ANTA si propone di diffondere fra gli Associati la cultura scientifica e tecnico-professionale specifica di settore, per l’esecuzione del lavoro a “regola d’arte” ai fini della protezione ambientale e di impegnare altresì i Soci a fornire al Committente (il “Cittadino Sovrano”) impianti e/o apparecchi e/o servizi di qualità, intesi come idonei all’uso, intesi come, aggiornati alla migliore tecnologia per quanto attiene il rispetto dell’ambiente la sicurezza e l’uso razionale dell’Energia.

Art. 3 – ATTIVITA’

Per il conseguimento degli obbiettivi sociali l’ANTA si propone di promuovere, organizzare, realizzare e documentare, anche nei confronti di terzi, il miglioramento della formazione di base, l’aggiornamentopermanente della professionalità e della cultura tecnica e normativa degli Associati.

A titolo esemplificativo, non limitativo , sono attività di specifico interesse dell’ANTA:

3.1 – Promuovere ed agevolare la formazione di base ed il successivo aggiornamento permanente degli Associati sul piano tecnico, normativo, professionale e culturale.

3.2 – Promuovere e sviluppare fra gli Associati forme concrete di comunicazione e collaborazione con le finalità di cui al punto 3.1, anche mediante erogazione agli stessi di servizi a ciò utili sul piano conoscitivo ed operativo.

3.3 – Promuovere e diffondere fra gli Associati la cultura della qualità, ai sensi delle norme tecniche specifiche vigenti, con particolare riguardo alle norme nazionali ed internazionali sulla compatibilità ambientale.

3.4 – Promuovere e diffondere fra gli Associati l’adozione ed il rispetto, nell’attività pratica, deiprincipi deontologici espressi al punto 2.2.

3.5- Promuovere azioni miranti alla documentazione, anche nei confronti di terzi, del raggiunto livello di professionalità ed osservanza della deontologia professionale da parte degli Associati, anche eventualmente mediante l’istituzione di appositi Albi, i regolamenti dei quali sono di competenza del Consiglio Direttivo di cui all’art. 14.

3.6 – Promuovere e stimolare il progresso tecnico e normativo nel campo della compatibilità ambientale degli impianti di climatizzazione e negli altri  (di cui all’art. 2), collaborando anche con Operatori, Aziende, Associazioni ed Enti allo sviluppo delle innovazioni ed alla loro applicazione.

3.7 – Promuovere, nell’ambito della vigente normativa, manifestazioni fieristiche e/o mostre specializzate, interessanti i settori di cui all’art.2.

3.8 – Organizzare, nei settori d’interesse di cui all’art. 2, conferenze, dibattiti, convegni ed ogni altra iniziativa utile all’aggiornamento tecnico normativo degli Associati al fine di illustrare, documentare e diffondere le tecnologie atte al miglioramento della sicurezza, dell’affidabilità e delle prestazioni degli impianti, per garantire il massimo rispetto dell’ambiente e l’uso razionale dell’energia.

3.9- Creare, raccogliere, tradurre, aggiornare, diffondere documentazione tecnica e normativa e di cultura generale, nel campo di interesse riferito all’attività dell’Associazione, di cui all’art. 2.

3.10-Sviluppare rapporti di collaborazioni con altri Enti od Associazioni italiani, comunitari od esteri, aventi finalità analoghe o sinergiche.

Art. 4  –  SEDE 

La sede dell’Associazione è in Milano. Il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata di due terzi dei consiglieri, può spostare la sede in altro Comune, istituire e sopprimere dipendenze od uffici in altre località.

Art. 5 –  RISORSE DELL’ASSOCIAZIONE

L’ANTA non è soggetto imprenditoriale. Le risorse per provvedere al proprio finanziamento ed alla realizzazione delle iniziative mirate al conseguimento degli scopi sociali sono fornite essenzialmente da :

5.1 – I contributi annuali versati dai Soci (quote sociali)

5.2 – Le prestazioni volontarie gratuite di Soci e di terzi, a supporto delle attività dell’Associazione.

5.3 – Il rimborso delle spese ripetibili, da parte degli Associati, per prestazioni fornite ai medesimi di beni  strumentali (al fine sociale) e di servizi a godimento divisibile.

5.4 – L’eventuale reddito patrimoniale da depositi bancari ed investimenti mobiliari ed immobiliari del fondo di  dotazione, costituito dalla somma algebrica progressiva dei saldi di gestione dei singoli bilanci annuali, riportati a nuovo.

5.5 – Eventuali sovvenzioni pubbliche od oblazioni di privati.

Art. 6 – GESTIONE

La gestione finanziaria e patrimoniale dell’ANTA sarà ripartita in esercizi annuali, coincidenti con l’anno solare.

In caso l’ANTA si trovasse, occasionalmente o meno, a compiere atti aventi natura commerciale, essa si atterrà alle disposizioni vigenti per gli Enti non-profit, ricorrendo, ove necessario, ad una distinta organizzazione e contabilizzazione.

Art. 7 – SOCI  DELL’ANTA

Possono divenire soci  dell’ANTA le persone fisiche e giuridiche, che operano nei settori del riscaldamento, del condizionamento, della ventilazione, della refrigerazione e dell’idrosanitaria e rientrino in una delle qualifiche sotto riportate.

L’accoglimento o il rigetto  della domanda di associazione è di competenza del Consiglio Direttivo.

In caso di accoglimento, il Consiglio  attribuirà al richiedente la qualifica più idonea fra le seguenti :

  • Socio Effettivo ;
  • Socio Sostenitore ;
  • Socio Affiliato ;
  • Socio Onorario ;
  • Socio Studente.

7.1 – Socio Effettivo

Può divenire Socio Effettivo la Persona fisica in grado di documentare (in almeno uno dei settori) una comprovata esperienza nello studio e/o nell’insegnamento, nella progettazione, nella realizzazione, nel collaudo, nella commissione, nella conduzione , nella manutenzione, nella verifica, nel controllo degli impianti e delle apparecchiature attinenti ai settori di specifico interesse dell’ANTA, di cui all’art. 2.

La qualifica di Socio Effettivo viene convalidata annualmente con il versamento della quota sociale.

7.2 – Socio Sostenitore

Può divenire “Socio Sostenitore” la Persona fisica o giuridica (Persone, Imprese, Enti) interessata a sostenere i programmi d’attività perseguiti dall’ANTA, impegnandosi a versare annualmente un contributo straordinario, pari ad almeno cinque volte la quota ordinaria stabilita per i Soci Effettivi.

7.3 –  Soci Affiliati

Rientrano nella qualifica di “Soci affiliati “, le Persone fisiche o giuridiche, gli studi professionali, gli Enti e le Associazioni, le cui attività risultino complementari e/o sinergiche con quelle dell’ANTA.

I Soci affiliati sono tenuti a versare all’Associazione una quota annua almeno pari a quella stabilita per i Soci effettivi, ed al massimo pari a quella dei Soci Sostenitori, fissata dal Consiglio Direttivo.

7.4 – Soci Onorari

Rientrano nella qualifica di “Socio Onorario” gli studiosi ed i tecnici, italiani o stranieri, che si sono distinti nel campo della Termotecnica. La qualifica di “Socio Onorario” viene assegnata con voto unanime dal Consiglio Direttivo, su proposta di almeno tre Consiglieri o di trenta Soci. Nessuna quota annua associativa è dovuta dai “Soci Onorari”.

7.5 – Soci Studenti

Rientrano nella qualifica di Soci Studenti le Persone fisiche, che frequentino scuole di formazione professionale, istituti tecnici ed universitari legalmente riconosciuti con specializzazione nelle materie attinenti all’attività dell’ANTA.

La qualifica di Socio Studente cessa automaticamente un anno dopo il termine del corso di studi. I Soci studenti contribuiscono con una quota sociale pari ad almeno un quinto della quota fissata per i Soci effettivi.

Partecipano alle Assemblee ma senza diritto di voto.

Art. 8 –  QUOTE SOCIALI

La quota di associazione è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo ed è dovuta dai Soci effettivi, sostenitori, affiliati e studenti. Deve essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno. Il tempestivo versamento della quota è condizione essenziale per l’esercizio dei diritti derivanti dalla qualità di Socio.

Nessuna quota è dovuta dai Soci onorari.   (vedi punto 7.4).

Art. 9 – DIRITTI DEI SOCI

I Soci,  in regola con il versamento della quota associativa,  hanno diritto a :

a)  partecipare all’attività sociale;

b) ottenere gratuitamente, od a condizioni di favore, le pubblicazioni dell’Associazione e di altre Organizzazioni convenzionate;

c) partecipare alle Assemblee,esprimere il loro voto ( ad eccezione dei Soci studenti ) ed eleggere le cariche sociali dell’Associazione.

Art. 10 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO

La qualità di Socio si perde:

  • per dimissioni,  presentate almeno 45 giorni prima del termine dell’anno solare ;
  • per morosità ( su decisione del Consiglio Direttivo ) ;
  • per radiazione ( decisa dal Consiglio Direttivo ) .

Le dimissioni,  presentate senza l’osservanza del termine di cui sopra, non esonerano dal pagamento della quota dovuta per l’anno successivo.

Art. 11 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti dei Soci, i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) la censura, per fatti lievi ;

b) la sospensione da uno a sei mesi,  per fatti gravi che intacchino la figura professionale o morale del Socio ma non arrechino pregiudizio per l’immagine dell’Associazione ;

c) la radiazione, per fatti gravissimi, tali da intaccare la figura professionale o morale del Socio o l’immagine dell’Associazione, per violazione del suo statuto.

Prima di adottare un provvedimento disciplinare, il Consiglio Direttivo deve contestare per iscritto lo specifico addebito mosso al Socio, concedendo a quest’ultimo almeno 30 giorni per le eventuali giustificazioni o discolpe. Il provvedimento deve poi essere comunicato al Socio, per iscritto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro i provvedimenti disciplinari comunicati dal Consiglio Direttivo è ammesso ricorso al Consiglio dei Probiviri (di cui all’art. 20 ), il cui giudizio è inappellabile e definitivo.

Art. 12 –  ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell’Associazione:

12.1 – l’Assemblea dei Soci ;

12.2 – il Consiglio Direttivo ;

12.3 – il Presidente ;

12.4 – i  Vice Presidenti ;

12.5 – il Comitato Esecutivo ;

12.6 – il Segretario ;

12.7 – il Collegio dei Revisori dei Conti ;

12.8 – il Collegio dei Probiviri

12.9 – il Tesoriere

Art. 13 – ASSEMBLEA DEI SOCI

13.1 – L’Assemblea generale è costituita da tutti i Soci, inclusi i Soci Studenti, che peraltro (come stabilito all’art. 7.5)  non hanno diritto di voto pur avendo diritto di intervento. L’Assemblea è  convocata dal Presidente e si riunisce in via ordinaria entro il primo semestre di ogni anno per:

a) ascoltare e discutere la relazione del Presidente sull’attività sociale ;

b) ascoltare, discutere ed approvare la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, il rendiconto contabile dell’anno decorso ed il  bilancio preventivo per l’anno in corso;

c) deliberare sulle questioni di maggiore importanza, riguardanti l’attività dell’Associazione e fornire indirizzi, idee e spunti per nuove attività .

13.2 – L’Assemblea può riunirsi, in via straordinaria, ogni qualvolta pervenga al Presidente una richiesta sottoscritta da almeno il 15% dei Soci aventi diritto al voto, oppure dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo oppure su iniziativa del Presidente .

13.3 – Ciascun Socio avente diritto al voto può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta. Ad un singolo Socio non possono essere conferite più di cinque deleghe.

13.4 -L’Assemblea  ordinaria o straordinaria   è valida, in prima convocazione, quando siano presenti, fisicamente o per delega, almeno la metàdei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti. Delibera a maggioranza dei voti dei partecipanti, compresi quelli per delega .

13.5 -L’Assemblea ordinaria o straordinaria è presieduta dal Presidente, che dispone la stesura e la conservazione deirelativi verbali. In caso di sua assenza od impedimento, l’Assemblea viene presieduta da uno dei Vice Presidenti, che si alternano in tale funzione. In caso di assenza anche dei Vice Presidenti, l’Assemblea designa chi debba presiederla.

13.6 La volontà dei Soci si esprime mediante consultazione individuale o scritta, postale o telematica ma sempre in forma tale da garantire i requisiti della segretezza:

a) per l’elezione del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti, dei Probiviri;

b) per l’approvazione di eventuali modifiche dello Statuto;

c) per eventuali altre consultazioni promosse dal Consiglio Direttivo, a maggioranza di 2/3 dei Consiglieri .

Art. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO

14.1 – Il Consiglio Direttivo è costituito da undici membri, eletti dall’Assemblea tra i Soci effettivi con almeno tre anni di anzianità associativa,  e dura in carica tre anni.

14.2 – Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri:

a) il Presidente ;

b) tre Vice Presidenti ;

c) il Comitato Esecutivo ;

d) il Tesoriere ;

e) il Segretario ;

f) il Vice Segretario;

14.3 – I Consiglieri, eletti per un triennio, restano comunque in carica sino a quando non venga insediato il nuovo Consiglio .

14.4 – Ogni Consigliere può essere rieletto .

14.5 – Ogniqualvolta,  nel corso di un esercizio,  venga a rendersi vacante la carica di un Consigliere, gli succede colui che all’ultima votazione è risultato (per la stessa carica) il primo non eletto. La nomina viene ratificata dal Consiglio Direttivo.

14.6 – Il Consiglio Direttivo può essere convocato, in adunanza speciale, su richiesta di cinque dei suoi  componenti o del Presidente o del Tesoriere

14.7 – Il Consiglio Direttivo decide, a maggioranza dei partecipanti, purchè siano presenti almeno la metà dei Consiglieri in carica. In caso di parità di voto, decide il voto di chi presiede il Consiglio .

14.8 – Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di cooptare, quali “ Consiglieri Aggiunti” con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, quei Soci dell’ANTA ( sino ad un massimo di quattro ),  che siano in condizioni di collaborare  in modo particolarmente efficace allo svolgimento delle attività dell’Associazione. I Consiglieri aggiunti hanno il diritto di voto consultivo ma non deliberativo .

14.9 – Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta ogni due mesi .

Art. 15 – ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo :

a) delibera tutti i provvedimenti necessari allo sviluppo ed al funzionamento dell’Associazione ;

b) vigila sul funzionamento dei servizi dell’Associazione ;

c) sottopone all’Assemblea i bilanci annuali, sia il preventivo che il consuntivo ;

  • ha il potere di stipulare qualsiasi contratto nell’interesse dell’Associazione e provvedere all’amministrazione ordinaria e straordinaria del suo patrimonio ed è perciò autorizzato a nominare procuratori,  stabilendone i poteri;
  • esamina le domande di iscrizione all’Associazione e decide dell’ammissione dei richiedenti;
  • decide i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 11;
  • prende tutte  le decisioni necessarie al buon  funzionamento dell’Associazione, che non siano di competenza  specifica dell’Assemblea.

I Consiglieri eletti dall’Associazione non ricevono stipendi o compensi per le loro attività. Delle delibere del Consiglio Direttivo deve essere redatto un verbale,sottoscritto dal Presidente e dalSegretario e conservato a cura della segreteria.

Art. 16 – I CONSIGLIERI

16.1 – I Consiglieri espletano le funzioni inerenti alla loro carica, nell’ambito dei poteri spettanti al Consiglio.

  1. – La presenza dei Consiglieri alle riunioni del Consiglio Direttivo è doverosa e necessaria, affinchè le decisioni siano espressioni della collettività dell’Associazione. Qualora un Consigliere risulti ingiustificatamente assente dalle riunioni del consiglio, in una misura eccedente un terzo delle riunioni del primo o secondo anno di mandato, può essere dichiarato decaduto dal collegio dei Probiviri, su richiesta del Consiglio Direttivo. La carica resa disponibile viene assegnata a colui che nella precedente elezione sia risultato (per la stessa carica) il primo non eletto.

Art. 17 – IL PRESIDENTE

17.1 – Il Presidente rappresenta l’Associazione, a tutti gli effetti, di fronte a terzi; in sua assenza è sostituito dal  Vice Presidente con maggiore anzianità associativa.  In assenza sia del Presidente  che dei Vice Presidenti, la presidenza viene assunta dal consigliere con maggiore anzianità associativa.

17.2 – Presiede l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo; è il principale esponente dell’Associazione e di massima la dirige.

17.3 – Al Presidente spetta l’esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio e dell’Assemblea, in ciò assistito dal Segretario dell’Associazione e da un ufficio di segreteria, i cui componenti possono essere anche non Soci ed assunti con contratto d’impiego. Il Presidente ha la facoltà di esigere, quietanzare e pagare qualsiasi somma o fare qualsiasi operazione con le poste, con le banche e con i fornitori, in nome e per conto dell’Associazione.

Art. 18 – IL COMITATO ESECUTIVO

Il  comitato esecutivo, composto dai tre Vice Presidenti e dal Presidente che lo presiede, è l’organo consultivo dell’Associazione, quindi assiste il Presidente nello svolgimento delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Su convocazione, anche informale, del  Presidente, delibera su questioni urgenti, salvo successiva ratifica del deliberato da parte del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea, per quanto di specifica competenza.

Art. 19 – IL COLLEGIO DEI REVISORI

19.1 – Il collegio dei Revisori è composto da tre membri, che durano in carica tre anni e nominano tra loro un Presidente.

19.2 – Il collegio dei Revisori sorveglia la gestione amministrativa dell’Associazione secondo le norme di legge.

19.3 – Ogniqualvolta,  nel corso di un esercizio, venga a rendersi vacante la carica di un revisore, gli succede colui che, nell’ultima votazione, è risultato per la stessa carica il primo non eletto.

19.4 – Il collegio dei Revisori dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

19.5 – I tre membri del collegio sono rieleggibili.

Art. 20 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

20.1 – Il collegio dei Probiviri, costituito da tre membri, elegge nel proprio seno un Presidente e delibera le modalità del proprio funzionamento.

20.2 – Al collegio dei Probiviri  compete dirimere le vertenze tra i Soci e tra questi e l‘Associazione e di giudicaresui ricorsi dei Soci contro i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo.

20.3 -Ogniqualvolta,  nel corso di un esercizio, venga a rendersi vacante la carica di un proboviro, gli succede colui che, nell’ultima votazione, è risultato per la stessa carica il primo non eletto.

20.4 – Il Collegio dei Probiviri dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

20.5 – I tre membri del Collegio sono rieleggibili.

Art. 21 – IL SEGRETARIO

Il segretario e il vice segretario sono nominati dal Consiglio Direttivo, con il compito di :

a) informare della convocazione di assemblea o riunione, rispettivamente, tutti i Soci dell’Associazione od i membri del Consiglio Direttivo;

b) tenere la lista aggiornata di tutti gli Associati nonché tutti quei libri, documenti e registrazioni che l’Associazione o il Consiglio Direttivo decidano che debbano essere aperti alla consultazione di ciascun membro dell’Associazione;

c)  notificare tempestivamente a consiglieri, candidati e componenti di tutti i comitati la rispettiva elezione o nomina;

d) redigere i verbali di cui all’art. 15 -diogni riunione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, da sottoporre alla controfirma del  Presidente.

Art. 22- IL TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo. Tiene tutte le opportune registrazioni degli incassi e delle spese dell’Associazione ed  eroga somme in quanto autorizzate dal Consiglio Direttivo e vistate dal Presidente. Egli sottopone all’Assemblea annuale la relazione sul bilancio, presentata dal Consiglio e convalidata dal Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 23 – LE COMMISSIONI

Il Presidente può istituire e sciogliere, per ogni necessità, apposite Commissioni di almeno due componenti ed un presidente, previa approvazione del Consiglio Direttivo. Il Presidente della commissione può intervenire, su richiesta, alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto e può nominare, a suo insindacabile giudizio, altri componenti della commissione stessa, sotto la propria responsabilità.

Art. 24 – I FIDUCIARI LOCALI

Nell’ambito di particolari situazioni regionali o locali, i Soci possono eleggere un loro fiduciario di zona, con il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo per esporre particolari problemi.

Art. 25 – ELEZIONI E NOMINE – Commissione Elettorale –

La Commissione Elettorale, composta di due Consiglieri e di un suo  Presidente, viene istituita dal Consiglio Direttivo ogni tre anni, 6 mesi prima della scadenza dei mandati. Essa accerta la eleggibilità dei candidati alla  carica di Consigliere, di Proboviro , di Revisore dei Conti.  Essa cura il rilascio, da parte di ciascun candidato, della dichiarazione scritta di assenso alla di lui eventuale elezione. Sono eleggibili alla carica di Consigliere, Proboviro o Revisore dei Conti i soli Soci Effettivi, aventi anzianità associativa ininterrotta almeno triennale.

Le elezioni a Consigliere, Proboviro e Revisore dei conti si effettueranno per referendum, mediante consultazione scritta o telematica di tutti i Soci,  da avviare nel corso del mese di novembre dell’anno di scadenza dei mandati. Saranno ritenute valide, agli effetti delle votazioni, le schede pervenute entro e non oltre i termini fissati di volta in volta dal Consiglio Direttivo.  Le schede per le elezioni debbono contenere la lista di tutti coloro che hanno presentato la loro candidatura. Di ogni candidato saranno indicate le generalità, l’occupazione abituale e il luogo di residenza, quali risultano presso la segreteria. Lo spoglio delle schede è curato dalla stessa commissione elettorale, che potrà richiedere l’ausilio di scrutatori. L’insediamento degli organi direttivi nuovi eletti avviene su convocazione scritta del Presidente uscente e comunque entro la fine del mese di gennaio immediatamente successivo.

Art. 26 – ATTIVITA’ CULTURALI

Dovranno essere tenute periodiche riunioni culturali, promosse dall’Associazione, con i tempi e la frequenza stabiliti dal Consiglio Direttivo. Le manifestazioni dovranno essere atte a sviluppare l’interesse dei  Soci, attirare nuove adesioni e promuovere l’interesse dei tecnici di settore.

Art. 27 – NORME PARTICOLARI

Nessuna contribuzione da parte dei Soci, tranne le quote sociali, può essere sollecitata senza l’approvazione scritta del Consiglio Direttivo. Nessun iscritto ha facoltà di usare il nome o il marchio dell’Associazione senza l’approvazione scritta del Consiglio Direttivo.

L’ANTA non svolge alcuna attività atta a favorire singoli interessi privati ma può impegnarsi in iniziative di interesse generale del settore termotecnico, sia da sola, che assieme ad altre Associazioni scientifiche, tecniche o culturali di contenuto affine, su delibera del Consiglio Direttivo.

 Art. 28 – MODIFICA DELLO STATUTO

 28.1 – Modifiche delle Statuto, chiaramente motivate, possono essere proposte:

a) da almeno 30% dei Soci, aventi diritto al voto, con richiesta sottoscritta da ciascuno di essi;

b) dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo, risultante da un verbale approvato dal Presidente.

 28.2 – Le modifiche sono approvate a maggioranza relativa dei voti  espressi per referendum.

Art. 29 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

 Lo scioglimento dell’ANTA deve essere deliberato per referendum, mediante consultazione scritta di tutti i Soci, con il voto favorevole della maggioranza dei Soci aventi diritto di voto. Le eventuali attività dell’esercizio finanziario dovranno essere devolute gratuitamente ad enti culturali o scientifici del ramo, che abbiano la qualifica di ONLUS indicati nel referendum stesso e scelti su proposte del Consiglio Direttivo.