La patrimoniale sulla casa green

Sta per arrivare una nuova revisione della Direttiva EPBD.

Ci sono novità che impatteranno il mercato edilizio italiano. L’obbligo di intervenire pesantemente sugli involucri edilizi sarà molto costoso per i proprietari. Più che una patrimoniale, rischia di essere la decimazione dei patrimoni di molti italiani.

Sicuramente un primo assaggio di cosa intendiamo quando diciamo che la decarbonizzazione sarà parecchio costosa.

Video pillola sulla nuova Direttiva EPBD in arrivo

… la Direttvia è ancora in discussione e c’è ancora qualche margine di modifica. Non appena sarà pubblicata ritorneremo sull’argomento.

La fine del Superbonus

Una recente decisione drastica del Governo è stata presentata come la fine del Superbonus. In realtà, è stata cancellata la possibilità di ottenere la cessione del credito o lo sconto in fattura per gli interventi successivi al decreto. In effetti questa decisione improvvisa è una conseguenza del drenaggio di risorse causato dal Superbonus ed effettivamente questo provvedimento ha l’effetto collaterale di bloccare la maggior parte dei nuovi superbonus al 90% perchè a questo punto è necessario avere i capitali alla partenza.

Ne approfittiamo per pubbblicare questa

Video pillola sulla fine del superbonus

… ma forse avremmo dovuto chiamarlo “supermalus”…

E sarebbe anche bene fare una seria riflessione sull’uso troppo frequente degli incentivi, la nuova frontiera dell’assistenzialismo.

Prezziario o tabella allegato I ?

DOMANDA

Riguardo i massimali specifici lei afferma che per gli interventi “… per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore …”  tipo caldaie e pdc sotto i 100 kW, o pannelli solari sotto i 20 mq, i limiti a cui fare riferimento sono quelli della tabella dell’All. I del Decreto requisiti, e non quelli che possono derivare da un computo metrico con prezzario regionale o DEI.

Trovo una certa corrispondenza, anche perchè il punto 13.2 del decreto requisiti sembra abbastanza chiaro.

Ma nella maggior parte dei casi si afferma che, poichè tutti gli interventi nel Superbonus 110% devono essere asseverati dal tecnico, non si ricade nel punto 13.2 ma vale il 13.1 lett. a) per cui come massimali si fa riferimento ai prezzari regionali. La tabella dell’All. I secondo loro deve essere usata nel caso di applicazione del semplice Ecobonus (50%, 65%, ecc), e non per l’agevolazione del 110%.

Nella fase di computazione dei costi come posso chiarire questa situazione, dato che i massimali da tabella in alcuni casi sono ben diversi da quelli che possono provenire da un computo effettuato con il prezzario regionale o ancora meglio con il DEI?

RISPOSTA

Col Superbonus si applica il prezziario.

Il punto è che non si stava parlando solo di Superbonus, ma di “decreto requisiti” che vale per tutti gli interventi.

Occorre d’ora in poi distinguere tre tipologie di intervento:

  1. “Casi semplici di Ecobonus” à allegato I (Ecobonus senza asseverazione)
  2. “Ecobonus” à prezziari (Ecobonus con asseverazione)
  3. “Ecobonus con Superbonus” à prezziari

Regolazioni avanzate?

Oggi, per avere l’aliquota del 65% in caso di ecobonus per l’installazione di caldaie a condensazione occorre che questa sia dotata di regolazione di classe V, VI od VIII.

Peccato che queste regolazioni abbiano qualche “problemino”:

  • in connessione con le valvole termostatiche, alzano la temperatura di ritorno riducendo la condensazione;
  • vanno in conflitto con qualsiasi regolazione per singolo ambiente in quanto pretendono di asservire l’intero impianto ad un singolo punto di regolazione della temperatura ambiente;
  • per la regolazione di classe VIII non è detto sapere cosa sia la “aggregazione dei segnali di misura” citata dalla comunicazione 2014/C 207/02; abbiamo cercato nei listini di vari produttori ma non troviamo alcun “aggregatore” di segnali…
  • a prescindere da quanto sopra, in base alla legislazione italiana in vigore queste regolazioni possono essere utilizzate solo in “quasi monolocali”.

Forse era più logico aumentare l’aliquota quando la caldaia a condensazione abbia caratteristiche o sistemi di regolazione tali da favorire lo sfruttamento della condensazione, come, per esempio:

  • idoneità a funzionare con salti termici fra mandata e ritorno maggiori di 20 °C, cosa che può permettere la connessione diretta della caldaia all’impianto senza interposizione di un separatore idraulico;
  • presenza di un sistema controllo della pompa primaria tale da mantenere un salto termico di 20 °C, essenziale in presenza di separatore idraulico o di scambiatore.

Il DPR 412/93 laddove richiedeva la regolazione per singolo ambiente ed il DM del 2007 che definiva la “messa a punto della rete di distribuzione”, erano anni luce più avanti di queste “tecnologie avanzate” e dei vari regolamenti e decreti che le prevedono.

Per tutti i dettagli su questa vicenda, consultate la circolare ANTA di Giugno 2018, disponibile per i soci.